Il Dipartimento della
Funzione Pubblica - con la
circolare n. 1 del
19.03.2010
(prot. n. 74) - ha dato avvio a quanto
disposto dall'art. 69 del Dlgs 150/09 (di
introduzione dell'art. 55-septies del Dlgs
165/01), relativamente alle procedure per
la trasmissione telematica all'INPS e ai
datori di lavoro dei certificati di
malattia.
La nuova norma prevede che, in caso di
assenza per malattia del dipendente
pubblico, la certificazione medica -
rilasciata esclusivamente
da una struttura sanitaria pubblica o da un
medico convenzionato con il Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) - deve
essere inviata per via telematica all'INPS
direttamente dal medico o dalla struttura
sanitaria che la rilascia, così
come già avviene per il settore privato.
Successivamente l'INPS
- sempre per via telematica e con modalità
di predisposizione per l'invio dei dati
effettuate dal Sistema di Accoglienza
Centrale (SAC) - avrà cura di trasmettere,
all'ufficio di appartenenza (istituzione
scolastica per il nostro Comparto) del
lavoratore, il certificato di malattia
telematico che sarà redatto
obbligatoriamente secondo lo
specifico modello
allegato al
decreto del
Ministero della Salute del 26.2.2010
(di cui fa parte integrante anche un
peculiare "disciplinare
tecnico"),
decreto emanato di concerto sia con il
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali sia con il MEF e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19.3.2010.